Auguri interreligiosi

Abdel Nur fa gli auguri di buon ramadan, ma non dimentica altre riccorrenze.

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3 Responses to Auguri interreligiosi

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  2. basta says:

    basta con la religione, una volta serviva, ora non più.
    sveglia, per favore. che quasi quasi calderoli e’ il più figo qua in mezzo.

  3. Auguri di Buon Ramadhan a tutti i musulmani.
    Imed Mehadheb Metoikos (Tunisia).

    A proposito dell’On Roberto Calderoli e del Maiale Day:
    Incollo un commento che ho fatto sul blog http://www.Kelebek.splinder.com

    @ Asiya86 # 12

    Ti chiedo scusa: rispondo in ritardo perché sono stato impegnato a fare altre cose.

    “E quale sarebbe il reato del naziskin? E’ solo un po’ di innocua pittura! (secondo la tua linea di pensiero)” Asiya86

    I naziskin hanno una dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze, cosa ritenuta falsa scientificamente, e che è stata dichiarata dall’ONU condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, giacché nulla potrebbe giustificare la discriminazione razziale, né in teoria né in pratica.

    Un naziskin che disegna svastiche nei cimiteri degli ebrei viola la legge Mancino (25/6/93, n. 205).

    E poi, c’è l’abilità e la conoscenza delle leggi che consentono alla comunità ebraica di presentare se stessa come una “minoranza religiosa perseguitata” esclusivamente per le sue credenze di natura religiosa.

    Orbene, passeggiare con un maiale in un terreno destinato alla costruzione di un luogo di culto per i musulmani, non costituisce reato.

    Leggi attentamente la dichiarazione dell’On. Roberto Calderoli:

    “Potremo organizzare il ‘Maiale day’, ovvero concorsi e mostre per i maiali da passeggiata più’ belli da tenersi nei luoghi dove chiunque pensi di edificare non un centro di culto, ma il potenziale centro di raccolta di una cellula terroristica”.

    Non si ravvisano estremi di alcun reato, direbbe un magistrato.
    Calderoli conosce le leggi. Addirittura, con furbizia, nega che passeggerebbe nei luoghi dove si pensa di edificare un centro di culto.

    Perché non osa affermare che passeggerà col maiale più bello nella moschea di Roma?

    Asiya, non ho fatto ricerca e non so chi è il proprietario del terreno in questione. Ogni luogo è sempre di proprietà di qualcuno: sia esso un privato cittadino, il comune, la regione od il demanio dello Stato. Ma parto dall’ipotesi che sia proprietà privata.

    BASTA FARE UN RECINTO… e mettere in evidenza un cartello con la scritta PROPRIETÀ PRIVATA per frenare le buffonate del leghista Calderoli in cerca di messaggi promozionali elettorali gratuiti.

    Allora, chiunque entri in quel terreno recintato, violerà una norma:

    Art.614 del vigente Codice Penale Italiano
    (VIOLAZIONE DI DOMICILIO):

    “Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la RECLUSIONE fino a TRE ANNI.
    Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con l’inganno.
    Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
    LA PENA E’ DA UNO A CINQUE ANNI e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato”.

    VADO OLTRE, Asiya.

    Il 24 gennaio 2006 è stata approvata la riforma della legge sulla legittima difesa introdotta dal deputato On. Luciano Dussin (deputato leghista). In pratica il Governo Berlusconi ha dato mandato al cittadino di assicurare con i propri mezzi, non solo la sua propria incolumità, ma anche quella dei propri beni materiali.
    La nuova formulazione dell’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio, autorizza il ricorso ad un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere :
    a) la propria o altrui incolumità ;
    b) i beni propri o altrui, quando non vi é desistenza e vi é pericolo d’aggressione.
    Tale disposizione si applica anche all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

    L’art. 42 del T.U.L.P.S. ti dà la facoltà di chiedere ed ottenere una licenza per porto d’armi da fuoco.

    Senza polemica o presa in giro: Penso che bisogna imparare ad agire legalmente.

    1) Hai la facoltà di diventare co proprietaria del terreno destinato alla costruzione di una moschea.
    2) Hai la facoltà di acquistare un’arma.
    3) Hai la facoltà di piantare una tenda nel terreno dopo averlo recintato.
    4) Hai la facoltà di ricorrere alla tua arma legittimamente detenuta al fine di difendere i tuoi beni.

    L’On. Roberto Calderoli è avvertito: mujahida86 non scherza.

    Imed Mehadheb Metoikos (Tunisia).
    http://www.metoikos.splinder.com

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